Statuto
SalernoInFestival ha uno statuto che ne regola l’attività e rende pubblici ogni anno i suoi bilanci, consultabili presso la sede di SalernoInFestival.
È costituita un’associazione, non commerciale e senza scopi di lucro, denominata “SalernoInFestival”.
La sede sociale è fissata in Salerno, Via Trotula De Ruggero n. 24.
L’associazione si propone i seguenti fini:
- promuovere, organizzare e gestire direttamente la manifestazione cinematografica denominata Linea d’Ombra SalernoFilmFestival da tenersi a Salerno con data da stabilirsi con apposito atto deliberativo del C.d.A. su proposta del direttore artistico;
- organizzare, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, istituzioni, organismi nazionali o internazionali, una serie di eventi culturali e spettacolari legati alla creatività giovanile prevalentemente nella città di Salerno;
- favorire una crescita complessiva del patrimonio culturale dell’intera comunità nell’ambito delle ‘vecchie’ e ‘nuove’ forme d’arte come occasione di sviluppo economico in settori strategici per l’industria contemporanea;
- realizzare progetti di formazione alle nuove professionalità della comunicazione e della produzione creativa nell’ ambito del cinema, della televisione, della grafica computerizzata, della video-arte, della multimedialità, ecc. Corsi che dovranno svolgersi in forma permanente a Salerno, candidando la città a centro europeo della creatività giovane;
- realizzare e incentivare la pubblicazione di opere editoriali per fini in sintonia con gli obiettivi del presente Statuto;
- organizzare convegni, dibattiti, conferenze e eventi sui problemi inerenti il cinema, i vecchi e i nuovi media, la letteratura, i fumetti, la grafica e su tutte le forme in cui si esprime la creatività giovanile;
- bandire concorsi in Italia e all’estero per l’assegnazione di premi e borse di studio;
- sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costituzione di base di dati e di immagini, di biblioteche pubblicamente fruibili in forma continuativa;
- gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti e associazioni, spazi, pubblici o privati, destinati al raggiungimento dei fini statutari;
- promuovere la costituzione di organismi esterni atti alla realizzazione dei propri fini statutari.
Nello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione, fatta salva
la propria autonomia, potrà collegarsi, partecipare e aderire a Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituti di cultura, organismi nazionali e internazionali e persone fisiche aventi scopi analoghi per il raggiungimento degli scopi statutari definiti nell’ art. 1.
Pertanto l’Associazione si servirà di tutte le leggi in materia, attualmente vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale.
L’associazione è apolitica.
Il numero dei soci è illimitato.
Possono divenire soci tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Ai soci è garantito il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il rapporto associativo è uniforme per cui è esclusa la previsione di categorie di soci a partecipazione temporanea.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al C.d.A. domanda scritta contenente:
- indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il C.d.A., accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. precedente
e l’inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione.
L’adesione ha effetto con la sua accettazione, insindacabile, da parte del C.d.A.
Ottenuta l’ammissione il socio dovrà versare la quota di ammissione,
determinata con deliberazione del C.d.A. . Il versamento delle quote potrà avvenire con bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione o presso la sede sociale nelle mani del Presidente o con altre modalità stabilite da regolamenti successivi. Il socio è tenuto a versare la quota entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’ammissione. Trascorso tale termine, il socio sarà automaticamente escluso. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro dell’Associazione.
La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Ottenuta l’ammissione il socio dovrà versare la quota di ammissione,
determinata con deliberazione del C.d.A. . Il versamento delle quote potrà avvenire con bonifico bancario sul conto corrente dell’Associazione o presso la sede sociale nelle mani del Presidente o con altre modalità stabilite da regolamenti successivi. Il socio è tenuto a versare la quota entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’ammissione. Trascorso tale termine, il socio sarà automaticamente escluso. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro dell’Associazione.
La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
Il recesso va comunicato almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno solare; in caso di mancato rispetto di detto termine, il recesso avrà effetto solo al termine dell’anno solare successivo.
La decadenza interviene quando si perde alcuno dei requisiti per i quali è avvenuta l’ammissione. In ogni caso, la decadenza è pronunziata insindacabilmente dal C.d.A. nei confronti dei soci interdetti e inabilitati.
L’esclusione è pronunziata insindacabilmente dal C.d.A. contro i soci:
- che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- non in regola con il pagamento delle quote sociali;
- che arrechino danno o discredito all’Associazione con le proprie azioni.
In caso di perdita della qualità di socio, il socio che abbia cessato di far parte dell’Associazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sulla quota del patrimonio dell’Associazione.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote sociali annuali;
- da oblazioni volontarie e da contributi di terzi;
- da qualunque liberalità che provenisse all’Associazione al fine di essere impiegata negli scopi statutari;
- dai contributi o dai finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati;
- dai beni mobili o immobili acquistati nel tempo dall’Associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione va devoluto a altra associazione con medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, redatto annualmente dal C.d.A. con criteri di oculata prudenza, dovrà constatare di un consuntivo dell’esercizio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, con dettagliato controllo delle uscite e delle entrate e della situazione patrimoniale debitamente aggiornata. Il bilancio, comprensivo della relazione del C.d.A., dovrà essere depositato 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria, nella sede sociale, a disposizione di tutti i soci.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal C.d.A. con avviso da esporsi nella sede sociale almeno 10 giorni prima dell’Assemblea o a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano, da inviarsi almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza, il termine per il preavviso può essere ridotto a cinque giorni. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattarsi, nonché il giorno e l’ora fissata per la seconda convocazione, nel caso la prima non sia da considerarsi valida per la mancanza del numero legale. In mancanza di dette formalità, l’assemblea è da ritenersi valida quando siano presenti tutti gli Amministratori, tutti i Soci ammessi al voto e tutti i componenti del Collegio dei Revisori e che nessuno si opponga alla discussione. Le Assemblee saranno svolte nella sede che verrà indicata nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea Ordinaria:
- approva annualmente i bilanci;
- nomina tre membri del C.d.A. e il Collegio dei Revisori;
- approva eventuali regolamenti interni proposti dal C.d.A.;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e/o dalla legge e sottoposto al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il C.d.A. lo creda necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno 3/5 dei soci.
La prima convocazione dell’Assemblea è regolarmente costituita
con la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un’ora dopo la prima.
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata
di mano o per appello nominale. Per le elezioni di cariche sociali o quanto trattasi di persona si procederà per scrutinio segreto, salvo che non avvengano per acclamazione.
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali. Nelle Assemblee che prevedono l’elezione delle cariche sociali saranno ammessi al voto solamente i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto a un solo voto, in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 2532 secondo comma del codice civile. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio delegante. Le deleghe dovranno essere menzionate nel processo verbale della seduta e conservate negli atti sociali.
L’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza anche di questi, dall’amministratore più anziano di età, oppure, dove essa lo deliberi, da un socio eletto dall’Assemblea. L’Assemblea inoltre nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Tutte le deliberazioni dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri, nominati dall’Assemblea Ordinaria dell’Associazione tra i soci che non abbiano debiti con l’Associazione.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Nella prima riunione, il C.d.A. elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il VicePresidente.
Il consiglio può attribuire, nel suo seno, alcune specifiche deleghe in sintonia con l’attività dell’Associazione. Tali deleghe non avranno valore esclusivo, dovranno essere sempre riportate in consiglio per le deliberazioni finali, e sottoposte a verifica periodica da parte del C.d.A. che potrà, in qualunque momento, revocarle.
Il C.d.A. è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano da inviarsi almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in casi urgenti, a mezzo telegramma o messo, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima. Le adunanze sono valide quando vi intervengano i tre componenti del C.d.A.. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Al consiglio di amministrazione partecipa, con parere consultivo, il Presidente del Comitato scientifico. Le votazioni sono normalmente palesi, saranno invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere.
Il Presidente del C.d.A. è il legale rappresentante dell’Associazione e ne ha la firma legale e sociale di fronte a terzi e in giudizio. Pertanto è autorizzato a ricevere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti, mandati, lasciti e contributi, di ogni natura e in qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Previa autorizzazione del C.d.A. potrà delegare i propri poteri, in parte o tutti, al Vice-Presidente, nonché con speciale procura ad altri Consiglieri di Amministrazione o a impiegati dell’Associazione. In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente fa presumere di diritto ai terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente. Il presidente del C.d.A. partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico.
Il Presidente del C.d.A. è il legale rappresentante dell’Associazione e ne ha la firma legale e sociale di fronte a terzi e in giudizio. Pertanto è autorizzato a ricevere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti, mandati, lasciti e contributi, di ogni natura e in qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Previa autorizzazione del C.d.A. potrà delegare i propri poteri, in parte o tutti, al Vice-Presidente, nonché con speciale procura ad altri Consiglieri di Amministrazione o a impiegati dell’Associazione. In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente fa presumere di diritto ai terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente. Il presidente del C.d.A. partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico.
In caso di mancanza dovuta a recesso, dimissioni, decadenza, esclusione o ineleggibilità sopravvenuta di uno dei Consiglieri di Amministrazione eletti dai soci, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso che in questa situazione si trovi il Presidente dell’Associazione, si procederà, entro trenta giorni, a una votazione per l’elezione dello stesso.
Il Direttore Artistico dell’Associazione è nominato dal C.d.A. che ne determina attribuzioni, poteri e compensi con apposito contratto. Redige i programmi dell’Associazione e, dopo la presa d’atto del C.d.A., ne cura la gestione artistica. Il direttore artistico indica i componenti del Comitato Scientifico che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Dirige e coordina gli uffici artistici dell’Associazione, relaziona sul lavoro svolto, cura i carteggi artistici e ogni altra pratica demandata dal C.d.A.. Può proporre al Presidente argomenti da inserire all’ordine del giorno del C.d.A. e, su incarico del Presidente, partecipa a manifestazioni, convegni e seminari a nome dell’Associazione. Nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni è autorizzato a rilasciare dichiarazioni, interviste, note ecc. di carattere artistico e organizzativo nell’interesse delle manifestazioni dell’Associazione.
La nomina ha durata di due anni ed è rinnovabile.
Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Artistico, dura in carica due anni e decade automaticamente alla fine del mandato del direttore artistico. E’ formato da massimo sette membri scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale che abbiano specifica competenza nei settori d’intervento dell’Associazione SalernoInFestival e del festival Linea d’Ombra. I consulenti
collaborano col direttore artistico nella definizione del programma del festival e delle attività culturali dell’Associazione. Il parere del Comitato di Consulenza è necessario, ma non vincolante, per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei progetti del direttore artistico.
Il presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, partecipa di diritto alle riunioni del C.d.A., convoca il Comitato Scientifico ogni volta che sia necessario e comunque almeno due volte l’anno e cura la relazione tra i diversi membri raccogliendone indicazioni e proposte.
Il controllo amministrativo della gestione sociale è affidato al Collegio dei Revisori, composto da tre membri eletti tra i soci.
Dura in carica tre anni.
L’Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento dell’Associazione dovrà provvedere alla nomina di uno o tre liquidatori.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Direttivo
L’associazione ha un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e presediuta dal suo fondatore Peppe D’Antonio.
Presidente
Vice Presidente
Consiglieri
- Alfonso Amendola
- Mariano Ragusa
- Paolo Sessa